L’Ape musicale

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La parola agli statuti

Del 1250 è il documento De ellectione nun­tiorum in cui troviamo una lunga lista dei luo­ghi in cui i banditori (definiti indifferen­temente e spesso contemporaneamente “ban­nitores”, “tubatores”, “precones”, “trumbatores” fino al 1500 circa) dovevano affiggere i decreti; questi ricevevano sei bolognini per ogni inca­rico portato a termine. Il Podestà li sceglieva dopo averli uditi suonare e declamare, in quanto la loro funzione principale era richia­mare l’attenzione della folla con le loro trombe e leggere le leggi; coloro che possede­vano cavalli per espletare il servizio

sem­per debeant super equos ponere bannum pro co­muni, preter quam in pallatio comunis, et in scalis pallacij et in predone, et in exercitu cum erunt prope pavalionem comunis, nec in pallatio comunis teneantur trumbas nec in scalis palacij

cioè dovevano mettere lo stemma del comune sui cavalli, ma non quando si trovavano nel palazzo o sulle scale dello stesso, né quando, in veste militare, altro incarico che dunque ricoprivano, si trovavano sotto il portico del Comune (luoghi ove non potevano nemmeno portare le trombe). Lo statuto prosegue asserendo che il banditore era obbligato ad indossare abiti consoni, ap­provati dal Podestà bolognese, che sul dorso recassero il blasone ufficiale:

Unum pul­chrum par indumentorum debeant habere ido­neum ad voluntatem Potestatis a couni Bono­nie, quod semper habe­ant in dorsum cum po­nunt bannum.

In caso di necessità, il Podestà e la Curia eleggevano dei “trumbatores” che af­figgessero i bandi in tempo di guerra. Questi erano pagati con 10 lire (quelli che avevano anche un cavallo ne ricevevano 20). Interessante è anche lo statuto, datato 1259, De nuncijs Ancianorum et vestibus atque feudo: gli Anziani, che occupavano la più autorevole delle cariche, avevano 4 “nun­zios” al loro servizio, due dei quali erano suona­tori di tromba. Ivi si fa anche menzione del ruolo di legati che talvolta ricoprivano, ausi­liati da destrieri: dovevano sotto­stare alle stesse regole degli altri banditori e i “tubatores” provvisti di cavallo ricevevano un salario di 20 lire, gli altri solo di 10.


 

 

 
 
 

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