A sostegno di dignità, professionalità e qualità
Segnaliamo la nascita del Comitato Fenice Viva, a sostegno dei lavoratori del teatro. SegnaliamoFENICE VIVA
COMITATO DI SOSTEGNO
STATUTO
del Comitato «Fenice viva»
Art. 1-Denominazione e natura
Si costituisce un Comitato denominato:
«Fenice viva»
regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile e dal presente Statuto.
Il Comitato è apartitico, indipendente e senza fini di lucro.
Art. 2 - Scopo
Il Comitato ha come scopo:
promuovere iniziative civiche, informative, legali e di sensibilizzazione volte a sostenere le lavoratrici e i lavoratori della Fondazione Teatro La Fenice nelle loro azioni in difesa della propria dignità e professionalità e della qualità culturale dell'offerta del Teatro.
Art. 3- Attività
A tal fine il Comitato intende:
- promuovere attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione pubblica;
- organizzare incontri, conferenze, manifestazioni, eventi e campagne civiche;
- elaborare documenti, istanze, lettere aperte e comunicati, promuovere petizioni rivolte a enti pubblici;
- svolgere attività di monitoraggio civico;
- attivare raccolte firme e petizioni;
- avvalersi, se necessario, dell'assistenza di professionisti e consulenti;
- compiere ogni altra iniziativa lecita e coerente con il proprio scopo;
- mantenere un costante canale di comunicazione con le lavoratrici ei lavoratori del Teatro La Fenice per coordinare le azioni da compiere;
- interagire con altri enti che si occupano di cultura musicale.
Il Comitato potrà inoltre realizzare attività collaterali, culturali o divulgative utili al perseguimento delle proprie finalità.
Per il raggiungimento dei propri scopi potrà organizzare occasionalmente raccolte di fondi, nei limiti previsti dalla legge.
Art. 4- Membri
Il Comitato è aperto all'adesione di ulteriori membri che ne facciano richiesta, previa:
- adesione al presente Statuto;
- accettazione da parte del Consiglio di Gestione.
Modalità di adesione:
L'adesione di ulteriori membri avviene mediante richiesta scritta, anche tramite e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., indirizzata al Consiglio di Gestione, contenente la dichiarazione di accettazione del presente Statuto. I nuovi membri verranno iscritti nell'elenco interno del Comitato. È possibile conferire un contributo di adesione, finalizzato esclusivamente al sostegno delle attività del Comitato.
Modalità di cancellazione:
Il recesso dal Comitato deve essere comunicato dal membro interessato mediante dichiarazione scritta, trasmessa anche via posta elettronica all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione e comporta la cancellazione dall'elenco dei membri del Comitato.
Il Consiglio di gestione in casi eccezionali può decidere di escludere membri che abbiano manifestato comportamenti in grave contrasto con il presente statuto.
Art. 5 Organi del Comitato.
Gli organi del Comitato sono:
a) l'Assemblea delle/degli aderenti;
b) il Consiglio di gestione;
c) Il/la Presidente;
a) L'assemblea delle/degli aderenti stabilisce le linee di indirizzo ed elegge il Consiglio di gestione.
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.
b) Il Consiglio di gestione è composto da nove membri (Presidente, Vicepresidente e sette Consiglieri) ed è aperto alla partecipazione con funzione consultiva di chiunque voglia contribuire all'organizzazione.
- Elegge tra i suoi membri il/la Presidente e il/la Vicepresidente;
- è competente su qualsiasi materia attinente la gestione del Comitato;
- propone e organizza le attività seguendo le linee di indirizzo stabilite dall'assemblea;
- gestisce le risorse economiche nel rispetto della trasparenza.
La durata della carica è annuale; al rinnovo, il Consiglio verrà eletto o confermato dall'assemblea.
Il Consiglio di gestione si costituisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica; delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le decisioni vanno riportate su apposito registro o documento digitale.
c) Il/la Presidente rappresenta legalmente il Comitato verso terzi e in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni;
- può assumere decisioni urgenti, da ratificare alla prima riunione utile del Consiglio di gestione.
In caso di assenza o impedimento, è sostituito dalla/dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.
La durata della carica è annuale.
Ai membri del Consiglio non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso di spese documentate.
Art. 6-Sede e funzionamento
La sede del Comitato è in San Marco 3315, 30124 Venezia.
Le assemblee si tengono secondo necessità, su convocazione del/della Presidente, mediante avviso
via email contenente l'ordine del giorno, inviato almeno 24 ore prima.
Le riunioni del Consiglio di gestione si tengono secondo necessità su convocazione del/della Presidente o di un altro membro del Consiglio.
Le assemblee e le riunioni possono svolgersi anche a distanza.
Art. 7-Durata
Il Comitato avrà durata fino al compimento dello scopo e delle operazioni conclusive, compresa l'approvazione del rendiconto finale.
Potrà sciogliersi anticipatamente qualora risulti impossibile raggiungere lo scopo sociale o per decisione dell'Assemblea.
Il Comitato potrà essere prorogato per svolgere iniziative analoghe o correlate, previa delibera dell'Assemblea.
Art. 8- Patrimonio e mezzi economici
Il patrimonio del Comitato è costituito da:
- contributi volontari o quote di adesione;
- donazioni, erogazioni e liberalità;
- proventi di eventi o iniziative coerenti con lo scopo;
- ogni altra entrata lecita.
La gestione patrimoniale è affidata al Consiglio di Gestione che redige un rendiconto annuale delle entrate e delle uscite.
Art. 9 Divieto di distribuzione
È vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi o riserve, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 10- Scioglimento
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà destinato a un'associazione o comitato con finalità civiche analoghe, o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 11- Norme finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano il Codice Civile e le norme vigenti in materia.
